Ricorso Mobilità 2018/2019, omesso computo del servizio pre-ruolo
L’Ordinanza n. 207 del 2018, con cui il MIUR ha disciplinato la mobilità del personale docente ed ATA per l’anno scolastico 2018/2019 ha dettato anche le disposizioni di dettaglio per quanto attiene le modalità, il termine di presentazione e i documenti da allegare alle relative domande, rispetto alle linee di indirizzo e ai criteri della mobilità del personale, compiutamente disciplinati dai richiamati contratti collettivi.
L’Ordinanza indica aprile come mese utile per la presentazione della domanda da parte del personale docente, ed in particolare il periodo tra il 3 e il 26 aprile 2018.
Il MIUR ha ancora una volta omesso di computare nel punteggio il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie e di riconoscere la precedenza di cui all’art. 33 della L. 104/1992 nell’ambito della mobilità interprovinciale.
In riferimento al mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie, si rileva che la tabella A2 allegata al CCNI 2017/2018 ha previsto l’attribuzione di 6 punti ai fini della mobilità unicamente in riferimento al servizio prestato nelle scuole statali, parificate o pareggiate, con esclusione, dunque, del servizio prestato nelle scuole paritarie.
Tale esclusione risulta essere illegittima poiché posta in violazione della normativa a tal uopo rilevante ed in contrasto con la giurisprudenza formatasi sul punto sia nei Tribunali ordinari (Tribunali Ordinari di Catania, Caltagirone, Foggia, Locri, Messina, Napoli Nord, Palermo, Pordenone, Roma, Salerno, Termini Imerese, Velletri, Vittoria), sia presso le Giurisdizioni amministrative competenti, nonché, finanche al Consiglio di Stato che, in riferimento alle passate Ordinanze di mobilità che avevano considerato non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, ha statuito in sede cautelare di accogliere le doglianze dei ricorrenti circa la violazione della L. n. 62 del 2000, della L. n. 107 del 2015 e del D.M. n. 94 del 2016.
Anche quest’anno il nostro studio legale ha riscontrato le medesime illegittimità riscontrate nelle precedenti mobilità:
– vincolo quinquennale sui posti di sostegno;
– il mancato computo del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie;
– mancato riconoscimento del titolo SISSIS;
– mancato riconoscimento del diritto alla mobilità per i docenti con figli o conviventi di persone con disabilità gravi, e genitori con figli minori di tre anni.